Dal Che Fare n.° 70 gennaio febbraio 2009
Finanziaria e deregolamentazione del mercato del lavoro: punto per punto l'attacco ai lavoratori
Fisco - Non ci sarà alcun "taglio" o "restituzione" per lavoratori e pensionati. La pressione fiscale rimarrà inalterata fino al 2013! L’inflazione è stata programmata all’1,7% per il 2009 e all’1,5% per gli anni successivi. Questo si tradurrà in un’ulteriore diminuzione del poter di acquisto di salari e pensioni visto che il tasso di inflazione ufficiale è ben più alto. Il fiscal drag non verrà restituito. Secondo calcoli della Cgil nel 2008 questo costerà 220 euro a ogni lavoratore e pensionato.
Robin Tax - L’immagine di un governo Robin Hood che "toglie ai ricchi per dare ai poveri" è una delle più grandi bufale degli ultimi anni! Ci vuole una notevole "faccia di bronzo" per sostenere che "grazie" a questa tassa ora si faranno pagare le banche, le assicurazioni e i petrolieri per poter poi finanziare la cosiddetta "social card". Vediamo cosa è successo, ad esempio, sul prezzo dei carburanti o per capire come si può tranquillamente annullare l’effetto della tanto sbandierata "robin tax". I petrolieri non solo hanno scaricato sui "consumatori" la tassa introdotta, ma addirittura ampliato i loro introiti. I fatti parlano chiaro: nonostante il sostanziale dimezzamento del prezzo del petrolio (dai 147,27 dollari al barile dell’11 luglio ai 73,74 del 20 ottobre), la benzina è stata diminuita solo del 17% e il gasolio solo di quasi il 19%. Si è dunque al "paradosso" che "le aziende di raffinazione e quelle di distribuzione guadagnano di più quando i prezzi sono in discesa" che quando salgono, visto che ritardano il calo dei prezzi dei loro prodotti rispetto al calo del prezzo del petrolio.
Social card – E’ una sorta di nuova "tessera della povertà" che verrà data a un milione e trecentomila persone (soprattutto anziani) e che avrà un valore di 480 euro all’anno. I "beneficiari" saranno "famiglie indigenti" con figli a carico sotto i tre anni, gli ultra sessantacinquenni con un reddito annuo di meno di seimila euro e gli ultra settantenni con meno di ottomila euro. Con spirito profondamente razzista, questa "social card" verrà data solo a chi ha la cittadinanza italiana.Una misura "compassionevole" che non andrà minimamente ad affrontare quella che, secondo la Caritas, è ormai diventata in Italia una vera e propria emergenza sociale: sette milioni e mezzo di persone al di sotto della soglia di povertà con 500 – 600 euro al mese (stiamo parlando del 13% della popolazione) e altrettanti sette milioni e mezzo che pur collocandosi poco sopra questa fascia sono anch’esse a rischio povertà.
Assegno sociale – Anche qui in spirito perfettamente sciovinista e razzista il governo ha stabilito che per poter avere l’assegno sociale (395,59 euro al mese) si deve aver soggiornato in Italia in modo continuativo per almeno dieci anni.
Sanità – La spesa sanitaria nei prossimi tre anni verrà ridotta di 5 miliardi di euro. E’ prevista la "razionalizzazione" (cioè i tagli) dei posti letto negli ospedali e lo spostamento delle prestazioni in ambulatorio. Le regioni che "sforeranno" saranno obbligate a rientrare, reintroducendo i ticket su visite ed esami e riducendo la spesa farmaceutica (facendo pagare i medicinali ai malati). Senza contare gli effetti in materia di sanità del federalismo fiscale (v. p.5 )
Casa e Ici – L’esenzione totale dell’Ici ha favorito i proprietari di immobili di maggior pregio visto che il 40% delle abitazioni erano già state esentate del tutto dal pagarla. Il mancato introito annuo ai comuni (1,7 miliardi di euro) comporterà sicuri aumenti su tutte le altre tasse locali. Non è stato previsto alcun tipo di intervento a favore degli inquilini nonostante che dal 2000 ad oggi gli affitti siano aumentati mediamente del 114% e gli sfratti per morosità siano stati ben 40mila! Una situazione pesantissima, con 600mila domande inevase per richiesta di affitti di case a edilizia pubblica e popolare. C’è, inoltre, da segnalare che anche sul fronte delle assegnazioni delle case popolari il governo ha introdotto una ulteriore misura razzista: per partecipare ai bandi di concorso per i "piani casa" saranno necessari 10 anni di residenza in Italia e 5 nella regione dove si fa domanda.
Mutui – Il governo ha sottoscritto con l’Abi (l’associazione dei banchieri italiani) un accordo propagandato come un atto "in favore dei sottoscrittori dei mutui". Si dà la possibilità di rinegoziare con la banca i mutui a tasso variabile in modo da "alleggerire" la rata che si paga mensilmente. Sembrerebbe una buona cosa, ma anche qui, c’è il trucco. Infatti, se all’immediato il meccanismo "architettato" garantirà il pagamento di una rata più bassa, costringerà in seguito il "mutuatario" a ripagare alla banca tutta la parte restante che al momento non paga e con tanto di interessi sopra! In pratica le banche non ci rimettono niente: allungano solo nel tempo il pagamento del mutuo determinando così nel contempo per il "sottoscrittore" un aumento complessivo del debito residuo da pagare! A tal proposito, è stato calcolato che: "su un mutuo a trent’anni di 100mila euro stipulato a novembre 2005 a un tasso variabile partito dal 3,36 %, se la rata originaria era di 441 euro, quella attuale è di 578. Scegliendo la convenzione si abbassa a 493 con un risparmio di 85 euro al mese. Solo che il mutuo si allunga di 79 rate (sei anni e mezzo in più) e alla fine sul conto rimarranno 33mila euro in più da pagare, che altro non sono che le somme che la banca ha anticipato per ridurre la rata e gli interessi" (la Repubblica, 24 giugno 2008).
Precari – Per i precari che hanno causa in corso in tribunale, in caso di vittoria non ci sarà alcuna assunzione a tempo indeterminato ma solo un indennizzo per un importo compreso tra i 2,5 e i 6 mesi di stipendio. Per addolcire questa norma è stato detto che: "essa vale per l’oggi mentre non cambia nulla per chi in futuro farà causa". Anche qui, niente di più falso, visto che il governo ha stabilito, nella finanziaria, che i contratti a termine sono possibili "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo anche riferiti all’attività ordinaria del datore di lavoro". Tradotto: tali contratti vengono di fatto equiparati al contratto a tempo indeterminato dando così alle aziende una totale libertà di azione. D’ora in poi sarà possibile assumere a tempo determinato anche per l’ordinaria attività lavorativa. Per cui, in futuro sarà più difficile "appellarsi" sul piano giuridico contro le aziende che applicano i contratti a termine visto che ora sono considerati equivalenti al normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato! Sui contratti a termine è stata, inoltre, concessa la possibilità di derogare a tutti i livelli della contrattazione (nazionale, territoriale, aziendale) sul vincolo dei 36 mesi, introdotto nel "protocollo sul welfare" di luglio 2007, che stabiliva che al superamento di quel tetto scattava la trasformazione in contratto a tempo indeterminato salvo una ulteriore e nuova sottoscrizione di rapporto a termine di otto mesi. Per cui ora si potrà addirittura sfondare quel tetto di 44 mesi stabilito in precedenza. Il "lavoro a chiamata", che era stato limitato solo ai settori del turismo e dello spettacolo, viene ora reintrodotto e consentito ovunque.
Part-time – Cancellata la norma che prevedeva un maggior costo per l’impresa che utilizzava lavoratori part-time fino a dodici ore settimanali. Questa norma era stata introdotta per contrastare soprattutto il "lavoro sommerso" presente nell’edilizia (e non solo). Si era "scoperto", infatti, che le aziende facevano risultare molti operai come part-time, mentre in realtà lavoravano anche fino a 12 ore di lavoro al giorno! Il "trucco" stava nel fatto che le aziende pagavano in modo "regolare" solo le dodici ore di lavoro settimanali pattuite come "part-time", e poi davano "a nero" il rimanente senza versare gli oneri e i contributi sociali, pensionistici e fiscali dovuti…
Lavoro sommerso – Cancellati gli "indici di congruità" utili per aiutare l’attività ispettiva. Cancellate le norme sulla "responsabilità solidale" negli appalti tra committente, appaltatore e subappaltatore (questo avrà sicure ripercussioni sulla qualità del lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori). Soppresso il libro matricola e sostituito da un cosiddetto "libro unico del lavoro" in cui ora si possono annotare entro il sedicesimo giorno del mese successivo i dati relativi ai neo-assunti, vanificando così la già scarsa attività ispettiva nei luoghi di lavoro visto che ci sarà tutto il tempo utile per i padroni per registrare i lavoratori in nero ed evitare le stesse esigue sanzioni pecuniarie introdotte; le ispezioni d’ora in avanti dovranno essere fatte secondo le direttive centrali e non per iniziativa del singolo ispettore per cui se un ispettore vedrà un cantiere edile "fuori norma" non potrà intervenire.
Dimissioni volontarie –Cancellata una norma di legge che contrastava la pratica delle "dimissioni in bianco" (si trattava di un modulo on line che il datore di lavoro doveva riempire sul sito del ministero del lavoro all’atto di assunzione di un dipendente per cercare di evitare la pratica diffusissima di far firmare le dimissioni in bianco all’atto stesso dell’assunzione al lavoro). Una pratica largamente utilizzata dai padroni soprattutto per ricattare ed intimidire le donne lavoratrici: se resti incinta sei licenziata.
Voucher – Ai datori di lavoro viene data la possibilità di pagare con i cosiddetti "voucher" tutta una serie di prestazioni svolte da giovani sotto i 25 anni iscritti all’università (o ad altro istituto scolastico) e da chi è già in pensione. Questi "voucher" non sono altro che dei buoni prepagati già comprensivi di un minimo contributo previdenziale. In questo modo giovani e anziani potranno essere retribuiti a ore e senza sottoscrivere alcuna forma di contratto! Gli ambiti lavorativi al momento interessati sono le attività stagionali presenti in agricoltura mentre, per tutto il resto potranno essere utilizzati solo i giovani studenti durante le vacanze scolastiche. Ultima "chicca": questi "voucher" potranno essere emessi oltre che dall’Inps, dalle agenzie di lavoro interinale, dalle camere di commercio, dai comuni, dalle scuole secondarie e dalle università, anche dalle stesse organizzazioni sindacali e dagli "enti bilaterali" (che sono degli organismi "paritetici" ormai presenti in tutte le categorie di lavoro al cui interno operano sia i padroni che i burocrati sindacali).
Apprendistato - La formazione dell’apprendista verrà svolta interamente in azienda e le regioni verranno escluse dalla titolarità sulla formazione (questione puramente "formale" visto che già oggi su questo tipo di contratto non c’è alcuna forma di controllo e le aziende utilizzano i giovani apprendisti come meglio credono). Viene cancellata la durata minima del contratto (due anni) mentre rimane quella massima di sei! Anche i "dottorati di ricerca" potranno essere considerati come contratti di "apprendistato professionalizzante". Essi potranno essere stipulati con convenzioni dirette tra aziende e università e senza accordo e controllo da parte del sindacato.
Disabili - Cancellato il principio dell’inclusione della persona disabile nell’attività principale dell’impresa. E’ stato, infatti, ripristinato un articolo della legge Biagi che dava all’azienda la possibilità di "stare in regola" appaltando all’esterno la quota di lavoro riservata all’impiego dei disabili. Per cui, se in futuro le aziende appalteranno all’esterno questa quota a "cooperative sociali", esse non incorreranno più in alcun tipo di sanzione e obbligo. Il risultato sarà che, nel mentre le aziende potranno sfruttare meglio questi proletari colpiti da disabillità potendone appaltare la gestione a cooperative esterne, magari anche senza il sindacato, nello stesso tempo essi saranno letteralmente confinate in "aziende speciali". Non è esagerato affermare che ciò assomiglia molto alla concezione eugenetica presente nell’ideologia nazista che vedeva i neri, gli slavi, gli ebrei, le donne e, appunto, i disabili come degli esseri "inferiori".
Salute e sicurezza -Depotenziate ed abrogate alcune norme che erano state introdotte nel "Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro", tra queste, la possibilità di poter sospendere l’attività di una impresa per "reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale". Tra le "novità" è stata introdotta la norma che prevede la possibilità di affidare a "soggetti privati accreditati" l’attestazione della sussistenza dei requisiti per stare in regola con la normativa sulla sicurezza (non ci vuole un grande intuito a capire che gli esisti di questi controlli saranno sicuramente scontati e a favore delle imprese …); così come quella che "semplifica" l’iter di avvio di una qualsiasi attività d’impresa (questa operazione viene chiamata "l’impresa in un giorno") grazie alla quale ora si potrà non tenere conto della necessaria valutazione d’idoneità (soprattutto nella piccola e piccolissima impresa) alla corretta gestione della sicurezza aziendale. Sono rinviati gli adempimenti che le aziende avrebbero dovuto fare sulla valutazione dei rischi quali lo stress e quelli relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza.
Lavori usuranti - I decreti legislativi necessari a rendere operative le norme stabilite nel "protocollo sul welfare" in favore dei lavoratori impegnati in attività usuranti (che già di per sé non erano affatto esaltanti) sono rinviati.
Orario - È previsto che il riposo settimanale (per "un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni", così come era stabilito dalla normativa precedente) possa essere "calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni". Al di là del modo con il quale è stato scritto, il passaggio e l’obiettivo sono chiarissimi: un’azienda deve avere la possibilità di imporre di lavorare più settimane senza alcun riposo di mezzo! Tutto ciò si tradurrà in una sicura diminuzione dell’attenzione nella prestazione lavorativa (alzando quindi la probabilità di "incidenti") oltre all’inevitabile aumento dello stress e delle malattie! Il testo prevede, inoltre, che le norme sui riposi giornalieri, le pause, il lavoro notturno e le modalità per la sua introduzione siano derogabili tramite specifiche disposizioni dei contratti nazionali di lavoro del settore privato. In assenza di tali disposizioni, possono intervenire i livelli contrattuali territoriali e aziendali. Infine, dulcis in fundo, è stato abrogato l’obbligo per le imprese a comunicare alle direzioni provinciali del lavoro l’effettuazione del lavoro straordinario eccedente le 48 ore settimanali e il lavoro notturno per tutte le aziende non organizzate strutturalmente su turni.
Detassazione dello straordinario e dei premi aziendali - Gli straordinari e i premi di produttività per chi ha un reddito complessivo nel 2007 pari o inferiore a 30 mila euro lordi saranno tassati con un aliquota del 10% fino ad un ammontare massimo di tremila euro.
Attività ispettiva - Con una direttiva del 18 settembre scorso il ministero del lavoro ha invitato gli organi ispettivi e di vigilanza (in pratica gli ispettori del lavoro e dell’Inps) ha concentrarsi nella loro attività "ai soli contratti non certificati dagli organi di certificazione", dove per "organi di certificazione" bisogna intendere gli "enti bilaterali". Tradotto significa che si istituisce una vera e propria zona franca per tutte quelle situazioni e settori in cui si è già affermata e si affermerà la cosiddetta "bilateralità" e dove sindacati e padroni già gestiscono assieme il mercato del lavoro!
Processo del lavoro - Con il disegno di legge 1441 quater già approvato dalla camera e ora in discussione al senato si mettono una serie di gravi limitazioni all’intervento dei giudici del lavoro. Viene stabilito che il giudice si deve limitare "all’accertamento del presupposto di legittimità" e, dunque, deve astenersi dal controllo di merito come, ad esempio, valutare le condizioni connesse all’organizzazione del lavoro e della produzione. Anche qui il succo del messaggio è chiaro: prima va salvaguardata la libertà dell’impresa e poi viene tutto il resto! È facile intuire cosa possa significare l’introduzione di una norma del genere su tutte quelle azioni legali tese, ad esempio, alla trasformazione dei contratti precari (a tempo determinato o atipici che siano) in contratti a tempo indeterminato, oppure per tutte quelle cause che intendono risalire alle responsabilità dei padroni in caso di incidenti sul lavoro! Viene anche fatto divieto al giudice di "discostarsi dalle valutazioni espresse dalle parti sociali in sede di certificazione dei contratti di lavoro", inserendo così un ulteriore principio molto pericoloso per tutti i lavoratori: quello che viene stabilito in sede di collegio di certificazione (nell’ente bilaterale) ha un valore superiore alle legge stessa!
Articolo 18 - Sempre nello stesso disegno di legge si attacca in modo indiretto l’art. 18. In materia di giusta causa di licenziamento si prevede che i contratti individuali stipulati con l’assistenza o la consulenza delle "commissioni di certificazione" (in cui fanno sempre parte sindacati e datori di lavoro) possano essere previste clausole diverse da quelle stabilite dalla legge 300 (statuto dei lavoratori) e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e che il giudice deve attenersi a queste per valutare la legittimità del licenziamento! Questa norma si avrebbe un effetto pesante sulla tutela dai licenziamenti perché si affermerebbe una pratica di completo aggiramento dell’art. 18 tramite la stipula di contratti individuali a cui i lavoratori sarebbero costretti ad aderire pur di poter lavorare!
Dal Che Fare n.° 70 gennaio febbraio 2009
ORGANIZZAZIONE COMUNISTA INTERNAZIONALISTA